La normativa sui siti internet nel settore sanitario

Cos’è e cosa deve comprendere la normativa sui siti internet nel settore sanitario?

Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite Internet, il professionista o l’azienda sanitaria deve comunicare all’Ordine provinciale d’iscrizione (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il proprio sito, dichiarando la conformità deontologica alle linee-guida.

Le linee guida

L’informazione tramite siti internet deve essere rispondente al D.Lgs n.70 del 9 aprile 2003 e dovrà contenere:

  • nome e cognome, o denominazione o ragione sociale;
  • il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra o la ragione sociale;
  • il domicilio professionale o la sede legale;
  • gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  • l’Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
  • gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i messaggi informativi sono pubblicati nel rispetto delle linee guida;
  • il numero di partita IVA qualora eserciti un’attività soggetta ad imposta.
  • Cookie Policy
  • Note legali

Inoltre dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine provinciale relativa all’autodichiarazione del sito internet.

I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell’Unione Europea, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e del committente pubblicitario.

In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete.

Inoltre in tali forme d’informazione possono essere presenti:

  • collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Università);
  • spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione
    (ad esempio: collegamenti per la visualizzazione dei documenti o per il download dei files);
  • il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
  • non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
  • non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.
  • Segnalare la presenza di eventuali contenuti sensibili

La normativa sui siti internet nel settore sanitario

SIMG – La pubblicità sanitaria dopo il decreto Bersani