Cos’è e cosa deve comprendere la normativa sui siti internet nel settore sanitario?
Quando un medico, un odontoiatra o una struttura sanitaria pubblica informazioni tramite Internet (es. sito web o blog), è obbligatorio comunicare all’Ordine provinciale di iscrizione l’attivazione del sito, allegando una dichiarazione di conformità alle linee guida deontologiche. Nel caso di strutture sanitarie, tale onere ricade sul Direttore Sanitario.
Contenuti obbligatori di un sito medico
L’informazione sanitaria tramite sito internet deve rispettare il D.Lgs. n. 70/2003 e includere in modo chiaro e accessibile i seguenti dati:
- Nome e cognome del professionista o ragione sociale della struttura.
- Titolo professionale (es. medico chirurgo, odontoiatra).
- Sede legale o domicilio professionale.
- Recapiti aggiornati, inclusa l’email professionale.
- Ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
- Università, anno della laurea e dell’abilitazione.
- Dichiarazione di conformità alle linee guida, sotto la propria responsabilità.
- Numero di partita IVA, se previsto.
Il sito deve inoltre riportare:
- Cookie Policy aggiornata.
- Note legali.
- Estremi della comunicazione inviata all’Ordine.
Requisiti tecnici e normativi
Per garantire la trasparenza e la tracciabilità, il sito deve:
- essere registrato su domini italiani (.it) o UE (.eu).
- indicare chiaramente il titolare del sito e il committente della comunicazione.
- evitare qualsiasi forma di ambiguità pubblicitaria.
Si raccomanda che le informazioni pubblicate siano conformi ai criteri internazionali di qualità, come quelli previsti dal Codice HON (Health On the Net Foundation), laddove applicabile.
Cosa è consentito e cosa no
All’interno di un sito medico o sanitario:
Consentiti:
- Collegamenti ipertestuali verso fonti istituzionali affidabili (es. Ministero della Salute, Ordini, Università)
- Strumenti tecnici per migliorare l’accessibilità (es. download documenti, visualizzazione file)
Non consentiti:
- Banner o spazi pubblicitari riconducibili a aziende farmaceutiche o tecnologiche
- Link promozionali a prodotti sanitari, dispositivi, strumenti o servizi commerciali
- E-commerce diretto o indiretto di farmaci, integratori, dispositivi medici
Attenzione ai contenuti sensibili
È importante valutare attentamente la pubblicazione di contenuti sensibili, nel rispetto delle normative sulla privacy, del consenso informato e della dignità della persona. Ogni contenuto divulgativo deve rimanere informativo e mai promozionale, in linea con la deontologia professionale.
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La normativa sui siti internet nel settore sanitario
Fonti bibliografiche
SIMG – La pubblicità sanitaria dopo il decreto Bersani
FNOMCeO – Codice Deontologico