master-in-comunicazione-sanitaria-in-ambito-biomedico

Master in Comunicazione Sanitaria in ambito Biomedico

Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa apre alle nuove strategie di comunicazione con un Master dedicato in comunicazione sanitaria in ambito biomedico. Un percorso didattico formativo finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze dei processi di comunicazione all’interno delle strutture sanitarie e non solo. Il Master si rivolge ad un’ampia gamma di professionisti appartenenti non …

Leggi tutto

gli-elementi-fondamentali-dell’informazione-sanitaria

Gli elementi fondamentali dell’informazione sanitaria

Quali sono gli elementi fondamentali dell’informazione sanitaria e perché è importante conoscerli?

Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino.

Il medico deve attenersi ai criteri contenuti nel Nuovo Codice Deontologico in tema di pubblicità e informazione sanitaria.

Gli elementi dell’informazione sanitaria

Gli elementi fondamentali dell’informazione sanitaria sono:

I titoli

I titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici ed eventuali altri titoli.

Tutti i titoli riportati devono essere verificabili. Per questo è fatto obbligo indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma.

Il curriculum

Il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali svolte e certificate anche relativamente alla durata, presso strutture pubbliche o private.

Devono essere esplicitate anche le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente, certificati negli aspetti quali-quantitativi dal direttore o responsabile sanitario.

Riferimenti al tariffario

Nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi prestati può farsi riferimento al Tariffario Nazionale o ai Nomenclatori Regionali.

L’Ordine valuterà l’indicazione di attività non contemplate negli elenchi di cui sopra, in modo particolare le cosiddette Medicine e Pratiche non convenzionali già individuate quale atto medico dalla FNOMCeO e, comunque, per tali finalità già oggetto di specifiche deliberazioni del Comitato Centrale.

In ogni caso dovranno restare escluse le attività manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possono attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non concrete o veritiere.

Riferimenti alle prestazioni eseguite

Ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e, ove indicato, con presidi o attrezzature esistenti nel suo studio.

In ogni caso l’effettiva disponibilità di quanto necessario per l’effettuazione della prestazione nel proprio studio costituirà elemento determinante di valutazione della veridicità e trasparenza del messaggio pubblicitario.

Educazione sanitaria

Pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze del professionista.

Indirizzi e contatti

Devono essere indicati:

  • l’indirizzo di svolgimento dell’attività
  • gli orari di apertura
  • le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari
  • l’eventuale presenza di collaboratori e di personale con l’indicazione dei relativi profili professionali
  • le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile nel caso di strutture sanitarie.

Può essere anche pubblicata una mappa stradale di accesso allo studio o alla struttura.

Convenzioni

Le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione devono essere sempre esplicitate.

L’uso di dati pubblici e di competenza

Nel caso in cui il professionista desideri informare l’utenza circa le indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie, deve fare esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o comunque elaborati dalle autorità sanitarie competenti.

la-normativa-sui-siti-internet-nel-settore-sanitario

La normativa sui siti internet nel settore sanitario

Cos’è e cosa deve comprendere la normativa sui siti internet nel settore sanitario?

Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite Internet, il professionista o l’azienda sanitaria deve comunicare all’Ordine provinciale d’iscrizione (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il proprio sito, dichiarando la conformità deontologica alle linee-guida.

Le linee guida

L’informazione tramite siti internet deve essere rispondente al D.Lgs n.70 del 9 aprile 2003 e dovrà contenere:

  • nome e cognome, o denominazione o ragione sociale;
  • il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra o la ragione sociale;
  • il domicilio professionale o la sede legale;
  • gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  • l’Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
  • gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i messaggi informativi sono pubblicati nel rispetto delle linee guida;
  • il numero di partita IVA qualora eserciti un’attività soggetta ad imposta.

Inoltre dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine provinciale relativa all’autodichiarazione del sito internet.

I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell’Unione Europea, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e del committente pubblicitario.

In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete.

Inoltre in tali forme d’informazione possono essere presenti:

  • collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Università);
  • spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione
    (ad esempio: collegamenti per la visualizzazione dei documenti o per il download dei files);
  • il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
  • non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
  • non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.